Biodiversità, nuove normative

 Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (Normativa Comunitaria)

Regolamento (UE) 2023/966 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Nella 19a sessione della conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Panama (Repubblica di Panama) dal 14 al 25 novembre 2022 (CoP 19), sono stati apportati alcuni emendamenti alle appendici della convenzione. È opportuno che tali emendamenti siano ripresi nel regolamento (CE) n. 338/97.

Per una analisi dei documenti approvati alla CoP 19 vedi a questo link https://cites.org/eng/cop/19

TESTO REGOLAMENTO 2023/966:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0966

 

Nomina della commissione scientifica CITES (Normativa Nazionale)

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 150 del 3 maggio 2023 con cui è stata nominata la Commissione scientifica CITES.

La Commissione Scientifica per l’attuazione della CITES e dei Regolamenti Comunitari in materia di commercio di fauna e flora svolge le funzioni previste dalla Convenzione e dai Regolamenti Comunitari di Autorità Scientifica nazionale ed è istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

TESTO DECRETO 150/2023:

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/cites/dm_150_03-05-2023_nomina_commissione-scientifica.pdf

 

Riperimetrazione dei parchi naturali regionali da parte dei legislatori regionali (Giurisprudenza Costituzionale)

Sentenza della Corte Costituzionale n° 115 del 8 giugno 2023 sul rapporto tra poteri della Regione di riperimetrazione dei parchi regionali e potere di codecisione Stato-Regioni in materia paesaggistica.

Nella sentenza la Corte Costituzionale ritiene che l’odierno ricorrente abbia operato una forzata commistione tra la decisione – di esclusiva competenza della Regione – di istituire e riperimetrare un parco naturale regionale e la valutazione dell’interesse paesaggistico affidata invece congiuntamente agli organi regionali e statali e da operare in sede di pianificazione paesaggistica del territorio regionale.

Ne consegue la non fondatezza delle questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, le quali tutte muovono dall’assunto per cui la rimozione di alcune aree da quelle in precedenza rientranti nei parchi naturali regionali pregiudicherebbe la futura pianificazione paesaggistica e determinerebbe, di riflesso, la violazione del principio di copianificazione paesaggistica.

Quanto esposto circa la reciproca autonomia fra la denunciata riperimetrazione dei quattro parchi naturali regionali in oggetto e la pianificazione paesaggistica regionale comporta infatti il venir meno del presupposto da cui muove la difesa statale e determina la non fondatezza delle censure. La perimetrazione dell’area del parco operata dalla Regione nell’esercizio della sua competenza in materia condiziona la pianificazione paesaggistica regionale, rimessa all’elaborazione congiunta della stessa Regione e dello Stato, nel senso che il piano non può non includere l’area del parco fra quelle oggetto di pianificazione paesaggistica. Ciò tuttavia non comporta di per sé alcun vincolo, per la Regione stessa, quanto alla possibilità di riesercitare i suoi poteri di individuazione dell’area del parco. Simmetricamente, d’altro canto, la perimetrazione operata dalla Regione costituisce solo un vincolo minimo per il piano paesaggistico, il quale può includere fra le aree paesaggisticamente tutelate quelle che per i loro caratteri sono ritenute meritevoli di tutela. Con il che è superato anche l’argomento adombrato nelle difese del ricorrente, secondo cui la riduzione del perimetro dei parchi liguri disposta con la normativa impugnata pregiudicherebbe la futura pianificazione paesaggistica congiunta statale e regionale. Nulla impedisce infatti che, in sede di elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale, i soggetti copianificatori concordino di inserire fra quelle paesaggisticamente vincolate, al pari di ogni altra area a tal fine meritevole, anche le aree che siano state in precedenza espunte da un parco.

Su queste conclusioni non può evidentemente incidere in alcun modo la circostanza che nella Regione Liguria non sia stato ancora approvato un piano paesaggistico condiviso, elaborato secondo quanto prescritto dal codice dei beni culturali (art. 135). Come si è detto, infatti, tale assenza non può comunque vanificare le competenze regionali in materia di classificazione e di istituzione dei parchi naturali regionali.

TESTO SENTENZA 115/2023:

https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/314#:~:text=La%20disposizione%20regionale%20%C3%A8%20impugnata%20perch%C3%A9%2C%20disponendo%20una,-%20la%20violazione%20del%20principio%20di%20copianificazione%20paesaggistica.

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