Autorizzazione integrata ambientale: classificazione delle distillerie

Applicazione AIA alle distillerie (Normativa Nazionale)

Il Ministero dell’Ambiente sicurezza energetica ha risposto ad un interpello sulla corretta classificazione delle “distillerie” nell’ambito delle categorie di attività di cui all’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06, in considerazione del fatto che nei relativi processi industriali vengono prodotte sostanze di vario genere potenzialmente riconducibili agli elenchi di cui alla categoria IPPC 4.1. (fabbricazione di prodotti chimici organici).

Il Ministero ha così risposto all’Interpello:

 

Le installazioni in oggetto sono sottoposte all’obbligo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per effetto di quanto previsto all’art. 6 comma 13 del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alla categoria 4. Industria chimica, p.to 4.1, lett. a) e b) di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n 152/2006 ove siano verificate al contempo tutte le seguenti condizioni: 1 – nella installazione avvengono processi di trasformazione chimica, tipicamente fermentazione della materia prima o trasformazione chimica dei sottoprodotti; 2 – sono prodotte sostanze riconducibili agli elenchi di cui al citato p.to 4.1, lett. a) e b) di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n 152/2006 (tipicamente alcol etilico e acido tartarico); 3 – le sostanze di cui al punto 2 non sono destinate a consumo alimentare (o più in generale la loro produzione non è coperta da altre categorie di cui al citato allegato VIII); 4 – la produzione è condotta a scala industriale.

 

Il Ministero ha risposto anche ad un altro quesito e cioè: “Quali criteri debbano utilizzare le Autorità competenti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, con riguardo alle tipologie di trasformazione chimica o biologica, alle sostanze o dei gruppi di sostanze oggetto di trasformazione e alle soglie quantitative di produzione, che determinano l’obbligo di AIA oppure la sua esclusione

Secondo il Ministero per quanto detto, ogni trasformazione chimica o biochimica è rilevante ai fini del punto 1 del primo quesito. Ad esempio, è rilevante la trasformazione biochimica degli zuccheri in alcol che avviene durante la fermentazione, ed è altresì rilevante la trasformazione di bitartrato di potassio in acido tartarico attraverso la reazione con calce idrata. Si noti che non sono invece rilevanti trasformazioni fisiche e che in particolare la mera distillazione (essendo una separazione fisica, per evaporazione, di sostanze chimiche miscelate, senza loro trasformazione) non è a tal fine significativa. Come detto le uniche sostanze rilevanti, per la applicabilità della categoria 4. Industria chimica, p.to 4.1, lett. a) e b) di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n 152/2006, sono quelle ivi elencate, nello specifico tipicamente acidi carbossilici (acido tartarico) e alcoli (alcol etilico). Si fa peraltro presente che può essere pertinente anche il p.to 4.5 del citato Allegato VIII, poiché alcuni usi dei tartrati possono essere medicinali.

TESTO INTERPELLO:

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/risposta_prot_94453_09-06-2023.pdf

TESTO RISPOSTA MINISTERO AMBIENTE:

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/risposta_prot_94453_09-06-2023.pdf

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