Tutela degli animali: sanzioni sull’abbandono

Sanzioni regionali per abbandono animali (Giurisprudenza Costituzionale)

La Corte Costituzionale con sentenza n° 121 del 15 giugno 2023 ha dichiarato la incostituzionalità di norma regionale che  introducendo una serie di illeciti amministrativi variamente interferenti con la disciplina penale statale in materia di tutela degli animali e puniti con sanzione amministrativa destinata a cumularsi alla sanzione penale, la Regione Siciliana avrebbe invaso la competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost..

La Corte ricorda che nel caso in cui uno stesso fatto sia punito tanto da una disposizione penale quanto da una disposizione amministrativa regionale, trova applicazione l’art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), a tenore del quale «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali».

Tale disposizione fa sì che la sanzione amministrativa possa in concreto essere irrogata solo quando il fatto non integri, al tempo stesso, un reato: il che esclude che la disciplina regionale possa invadere o erodere «la sfera di operatività della norma penale, trovando applicazione soltanto in via residuale, in relazione a condotte non penalmente sanzionate» (sentenza n. 121 del 2018, punto 16.3. del Considerato in diritto, relativamente a una disposizione che sanzionava come illecito amministrativo una ipotesi di danneggiamento di segnaletica stradale, potenzialmente interferente con il delitto di danneggiamento previsto dal codice penale; nonché, nello stesso senso, sentenza n. 201 del 2021, punto 10.1. del Considerato in diritto).

 

La peculiarità della disciplina regionale impugnata consiste, però, nella previsione di una disposizione che sembra derogare al meccanismo di cui all’art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. La clausola «fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale» con cui si apre la norma regionale impugnata risulta, in effetti, strettamente affine ad altre formule con le quali il legislatore statale è solito prevedere sanzioni amministrative destinate a cumularsi alle corrispondenti sanzioni penali previste per il medesimo fatto.

Non a torto il ricorrente (presidenza consiglio dei ministri) imputa, dunque, alla disciplina impugnata la volontà di introdurre anche rispetto alle sanzioni amministrative ivi previste un regime di “doppio binario” sanzionatorio rispetto al regime penale stabilito dalla legge dello Stato, applicabile ai medesimi fatti illeciti. Esito, questo, che sarebbe stato evitato ove la legge regionale non avesse invece dettato alcuna disposizione circa il possibile concorso tra illecito amministrativo e reato (applicandosi in tal caso la regola generale di cui all’art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981), ovvero avesse espressamente disposto l’applicabilità della disciplina regionale con la formula «salvo che il fatto costituisca reato» o una equivalente, come quella ora introdotta dal legislatore regionale.

TESTO SENTENZA 121/2023:

https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/332

 

 

Osservatorio NewsAmbiente

Osservatorio NewsAmbiente è la rubrica di giurisprudenza ambientale a cura del dott. Marco Grondacci: con cadenza settimanale la Fondazione pubblica novità legislative nazionali ed europee che toccano temi come la gestione delle risorse e dei rifiuti, l'energia e l'inquinamento.

Progetti Collegati

Osservatorio NewsAmbiente

La Fondazione inaugura l’Osservatorio NewsAmbiente, la nuova rubrica settimanale a cura del dott. Marco Grondacci. Giurista, dal 1992 svolge attività di consulenza legale e di formatore nelle...
Tasto destro disabilitato

Iscriviti

Tutela degli animali: sanzioni sull’abbandono